© AITSAM 2025
LEGISLAZIONE DI SETTORE
Tutela del malato e
Sistema Sanitario Nazionale
Leggi di interesse per gli utenti
ex Ospedale Psichiatrico S.Clemente
Il 15 novembre 2004, il TAR Veneziano pronuncia una sentenza memorabile a favore della denuncia dell'A.I.T.Sa.M., per sviamento e distrazione di fondi a danno dei sofferenti psichici in relazione alla vendita dell'ex Ospedale Psichiatrico dell'Isola di San Clemente.
Il TAR riconosce l'A.I.T.Sa.M. "non solo portatrice di interessi diffusi" ma "legittima portatrice degli interessi collettivi oltre che sul piano giuridico, sul piano etico, politico e sociale" [...]
Sull'argomento:
Delibera del Consiglio Comunale di Rovigo
L’AITSAM SULLA SENTENZA N. 76/2025 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Tra le associazioni in ambito di salute mentale, l’AITSaM si è da sempre distinta per il costante richiamo ai diritti costituzionali, che vanno garantiti innanzitutto alle persone più fragili, rifiutando la logica custodialistica e impegnandosi per la realizzazione del diritto alla cura.
Assicurare il diritto alla cura in salute mentale, nello spirito delle leggi n. 833/1978 e n. 180/1978, vuol dire predisporre servizi efficaci, adeguati ai bisogni e dotati delle indispensabili risorse umane e finanziarie, in mancanza delle quali, nella realtà della nostra esperienza, ai cittadini affetti da disturbi mentali, nonostante il dettato costituzionale, è sostanzialmente negato il diritto alla salute.
È in questo spirito che l’AITSaM accoglie con favore la sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale, in cui si ribadisce che la persona – anche in condizioni tali da giustificare il TSO – mantiene i diritti costituzionali alla libertà personale, all’informazione e all’autodeterminazione; in essa si definiscono inoltre nuovi obblighi e modalità di comunicazione e condivisione interistituzionale tra paziente, giudice tutelare, medico, sindaco e, ancora, si sottolinea e definisce, anche nel TSO, il ruolo di tutela, di collegamento e di verifica del familiare e dell’amministratore di sostegno, coerentemente con la normativa che ne regola le funzioni.
Oggi, in un momento in cui l’ispirazione civile della legge 180/1978 è sotto attacco – basta ricordare il ddl Zaffini attualmente in discussione in Parlamento e oggetto di critiche unanimi da parte delle associazioni, pur di diversa ispirazione, e degli operatori – è bene che la sentenza riporti l’attenzione dell’opinione pubblica sulla cura della salute mentale.
Al tempo stesso l’AITSaM è consapevole delle sfide attuative che una nuova normativa aprirà sul piano organizzativo e operativo e della conseguente necessità di un forte impegno formativo e istituzionale per un’efficace e omogenea pratica delle indicazioni contro il rischio di applicazioni differenti o poco coerenti con l’ispirazione della sentenza stessa, come accade su altro temi eticamente delicati.
Nell’attesa che gli organi preposti procedano a modificare la legge e le Regioni i protocolli operativi, esiste poi il pericolo che il ricorso al TSO venga sospeso anche quando rappresenti l’unica possibile misura d’aiuto a persona e famiglia, che rimarrebbero sole di fronte ad emergenze drammatiche.
Il ricorso al TSO, da chiunque sollecitato, anche se misura estrema, spesso sancisce il fallimento della prevenzione e della cura, compromettendo i rapporti tra chi cura e si prende cura– operatori e familiari – e chi deve essere curato.
La pratica psichiatrica ha ormai dimostrato che disponibilità e continuità di servizi adeguati e vicini alle persone possono contrastare l’insorgere delle condizioni che portano al TSO e contenere i problemi che esso pone alla pratica terapeutica e alle coscienze.
Sintesi normativa sulla destinazione d’uso delle strutture dismesse
VINCOLI DELLE STRUTTURE EX-OP
Allegato alla L.R. 20 luglio 1989 n. 21 (BUR n. 39/1989)
"PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 1989-1991"
"Data la cronica carenza di spazi, le vecchie strutture potranno essere riutilizzate con le necessarie, ristrutturazioni, per i servizi previsti al capitolo II. In genere i ricavi di eventuali alienazioni e lo stesso patrimonio dovranno essere utilizzati o mantenuti esclusivamente per le esigenze dei servizi psichiatrici."
"Con ciò si vuole esplicitare la possibilità di assistere in un numero più ampio e decentrato di strutture una serie di pazienti non solo ai fini di un rapporto costi-benefici più corretto (questione, questa, da non sottovalutare comunque) ma per garantire una più qualificata assistenza e possibilità di rcupero/reinserimento che non possono esser fornite da strutture meramente asilari, con carattere fortemente istituzionalizzanti, con personale talora insufficiente sia quantitativamente che qualitativamente."
"La questione è di estrema delicatezza sia sul piano politico che su quello sociale ed umano in quanto una gestione burocratica di essa – impostata su criteri di mera razionalizzazione – bloccherebbe sul nascere la stessa proposta."
Chiusura degli ex-OP e attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996"
L. 23 dicembre 1996 n. 662
Art. 1
Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza.
[…]
21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 all’articolo 3, comma 5, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti. "I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dimessi, che non possono essere utilizzati per altre attività di carattere sanitario, sono destinati dall’unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l’attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996"; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi progetti regionali di attuazione".
22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica dei risultati amministrative e di gestione ottenuti dai direttori generali ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per i medesimi direttori generali prevista dall’art. 1 comma 5, del decreto del Presidente de Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati, all’interno della programmazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici e per l’attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996".
23. Nell’anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5 della legge 23 dicembre 1194, n. 724, e dal comma 20 del presente articolo, si apllica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale è elevata in misura pari al 2 per cento.
[…]
(Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996 n. 303, S.O. n. 233)
© AITSAM 2025