LEGISLAZIONE ITALIANA

SENTENZA DEL TAR VENEZIANO

ex Ospedale Psichiatrico S.Clemente

Il 15 novembre 2004, il TAR Veneziano pronuncia una sentenza memorabile a favore della denuncia dell'A.I.T.Sa.M., per sviamento e distrazione di fondi a danno dei sofferenti psichici in relazione alla vendita dell'ex Ospedale Psichiatrico dell'Isola di San Clemente.
Il TAR riconosce l'A.I.T.Sa.M. "non solo portatrice di interessi diffusi" ma "legittima portatrice degli interessi collettivi oltre che sul piano giuridico, sul piano etico, politico e sociale" [...]

Sull'argomento:
Delibera del Consiglio Comunale di Rovigo

Sintesi normativa sulla destinazione d’uso delle strutture dismesse

Sintesi normativa sulla destinazione d’uso delle strutture dismesse
VINCOLI DELLE STRUTTURE EX-OP

Allegato alla L.R. 20 luglio 1989 n. 21 (BUR n. 39/1989)
"PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 1989-1991"


"Data la cronica carenza di spazi, le vecchie strutture potranno essere riutilizzate con le necessarie, ristrutturazioni, per i servizi previsti al capitolo II. In genere i ricavi di eventuali alienazioni e lo stesso patrimonio dovranno essere utilizzati o mantenuti esclusivamente per le esigenze dei servizi psichiatrici."
"Con ciò si vuole esplicitare la possibilità di assistere in un numero più ampio e decentrato di strutture una serie di pazienti non solo ai fini di un rapporto costi-benefici più corretto (questione, questa, da non sottovalutare comunque) ma per garantire una più qualificata assistenza e possibilità di rcupero/reinserimento che non possono esser fornite da strutture meramente asilari, con carattere fortemente istituzionalizzanti, con personale talora insufficiente sia quantitativamente che qualitativamente."
"La questione è di estrema delicatezza sia sul piano politico che su quello sociale ed umano in quanto una gestione burocratica di essa – impostata su criteri di mera razionalizzazione – bloccherebbe sul nascere la stessa proposta."

"Misure di razionalizzazione della finanziaria pubblica"

Chiusura degli ex-OP e attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996"
L. 23 dicembre 1996 n. 662
(Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996 n. 303, S.O. n. 233)

Art. 1
Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza.

[…]

21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 all’articolo 3, comma 5, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti. "I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dimessi, che non possono essere utilizzati per altre attività di carattere sanitario, sono destinati dall’unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l’attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996"; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi progetti regionali di attuazione".

22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica dei risultati amministrative e di gestione ottenuti dai direttori generali ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per i medesimi direttori generali prevista dall’art. 1 comma 5, del decreto del Presidente de Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati, all’interno della programmazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici e per l’attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996".

23. Nell’anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5 della legge 23 dicembre 1194, n. 724, e dal comma 20 del presente articolo, si apllica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale è elevata in misura pari al 2 per cento.

[…]