STATUTO

TITOLO I
ASSOCIAZIONE

art. 1
Denominazione e sede

L’organizzazione di volontariato, denominata: “l’Associazione Italiana Tutela Salute Mentale - A.I.T.Sa.M. ONLUS”, di seguito “Associazione” Nazionale ha la forma giuridica di associazione ed è apartitica e aconfessionale.
L’Associazione nazionale ha sede legale in Oderzo (TV) - via Comunale di Fratta, 22.
L’Associazione nazionale si articola in Sezioni locali, che hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e programmatoria, gestionale, di bilancio, nei limiti del presente Statuto.

art. 2
Statuto

L’Associazione Nazionale e le Sezioni locali sono disciplinate dal presente Statuto, ed agiscono nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico..

art. 3
Finalità

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a sostegno delle persone con disturbi psichici e delle loro famiglie, attraverso l’apporto dei volontari, con l’obiettivo di difendere i diritti fondamentali della persone e tutelare la salute mentale attraverso molteplici e differenziati interventi, in collaborazione con enti pubblici e privati. Tali interventi mirano a: sostenere la realizzazione delle migliori soluzioni per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone tutelate; contrastare il decadimento indotto dalla malattia e dall’emarginazione; sviluppare autonomia e partecipazione; migliorare la qualità di vita delle persone e delle loro famiglie; superare lo stigma.

Per perseguire tale obiettivo, l’Associazione, attraverso i propri volontari, in forma gratuita:
  1. svolge attività di ascolto, sostegno, orientamento, informazione formazione per le persone con disagio psicosociale e le loro famiglie;
  2. favorisce e sostiene la realizzazione di Centri di Accoglienza, di Ascolto, di Aggregazione, di Integrazione sociale nei quali organizza e gestisce attività socio culturali, creative e ricreative, laboratori espressivi e propedeutici al lavoro;
  3. gestisce Sportelli Informativi per la salute mentale e per Amministratori di Sostegno;
  4. opera per la promozione della Persona, della salute, delle risorse individuali e familiari anche con l’attivazione e la diffusione dei Gruppi di auto- mutuo-aiuto;
  5. forma volontari e facilitatori nell’ambito della salute mentale e ne sostiene la motivazione; attiva nel territorio reti di volontariato per l’accompagnamento delle famiglie e dei sofferenti psichici;
  6. attiva gruppi educativi per il miglioramento delle abilità relazionali dei malati e l’integrazione con la comunità di appartenenza;
  7. partecipa all’ ampliamento delle reti di integrazione sociale tra i Centri Sociali e ad altre iniziative pubbliche e private del territorio in particolare con le Coop. di tipo B, in collegamento con i CSV, gli Enti Locali, i Distretti Socio Sanitari, le A.ULSS;
  8. promuove e partecipa alla stesura di leggi e provvedimenti finalizzati alla tutela della salute mentale anche nell’età evolutiva; stimola e verifica l’effettiva attuazione della normativa vigente e la realizzazione del diritto/dovere del malato mentale alla cura;
  9. richiede e collabora alla realizzazione di forme sempre più efficaci di segretariato sociale e di tutela giuridica dei diritti del malato e della sua famiglia;
  10. avvia azioni per orientare la cultura e gli stili di vita all’ attenzione alla salute mentale anche per realizzare l’accoglienza, a livello personale e comunitario, delle persone malate;
  11. promuove la ricerca -e vi partecipa per quanto di competenza - intorno alla malattia (cause, migliori metodi di prevenzione, cura e riabilitazione, raccolta dati statistici ed epidemiologici);
  12. mantiene rapporti costanti con i competenti organi nazionali, regionali e locali, per l’attuazione delle finalità indicate dal presente Statuto; riceve contributi, donazioni, lasciti testamentari, raccoglie fondi per il conseguimento delle finalità statutarie;
  13. può instaurare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni operanti nel medesimo settore.

L’Associazione Nazionale opera nel territorio italiano, con particolare attenzione agli ambiti locali che sono i punti di riferimento fondamentali dell’associazione.
art. 4
Soci

Sono soci dell’Associazione Nazionale le Sezioni, rappresentate da:

I Presidenti e i Vice Presidenti delle Sezioni o loro delegati.
L’Assicurazione dei volontari eletti alle cariche sociali nazionali sono assicurati dalle rispettive Sezioni ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

La denominazione AITSaM e il logo che la contraddistingue vengono conferiti dall’Assemblea Nazionale a gruppi promotori o associazioni di famigliari, volontari e cittadini che chiedono l’iscrizione quale Sezione all’AITSaM Nazionale, assumendone in piena osservanza Statuto e Regolamento, impegnandosi a realizzarne finalità e scopi, in conformità ai bisogni specifici dell’ambito territoriale in cui operano.

La denominazione e il logo AITSaM, accordato alle sezioni, può essere revocato dall’Assemblea Nazionale in caso di inosservanza dello Statuto e/o del Regolamento o mancato versamento della quota associativa determinata dall’Assemblea Nazionale (DGR 3117 del 21/10/2008 art. 8).

art. 5
Gli organi sociali

Sono organi dell’Associazione Nazionale:
  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Collegio dei Probiviri.
art. 6
L’Assemblea

L’Assemblea è composta dai soci così come individuati dall’art. 4 ed è l’organo sovrano.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti - ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie -, lo scioglimento dell’Associazione e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Possono partecipare alle assemblee, senza diritto di voto, i soci delle Sezioni che ne fanno richiesta.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

art. 7
Compiti dell’Assemblea Nazionale

L’Assemblea deve:
  • approvare il conto consuntivo;
  • determinare la quota sociale annuale e la quota che le Sezioni devono corrispondere all’Associazione Nazionale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione Nazionale;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • determinare, da sette a undici, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare, con voto segreto, i componenti il Consiglio Direttivo e nominare, fra gli stessi, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; quest’ultimo può essere lo stesso Segretario;
  • eleggere i componenti i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri se previsti;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
art. 8
Convocazione

L’Assemblea si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Negli altri casi su convocazione del Presidente, oppure su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci, o all’indirizzo e-mail o fax, oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

art. 9
Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
Non è ammessa più di una delega per socio.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

art. 10
Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria:
  • revoca i componenti il Consiglio Direttivo col voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti;
  • modifica lo Statuto dell’Associazione Nazionale con la presenza, in prima convocazione, di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  • delibera lo scioglimento dell’Associazione Nazionale, nonché la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (v. art 45).
art. 11
Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione Nazionale ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

art. 12
Composizione e cariche

Il consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti variabile da sette undici.
I componenti eletti, che venissero comunque a mancare, sono sostituiti dal Consiglio Direttivo fino al numero massimo di tre, seguendo l’ordine dei non eletti. Qualora venisse a mancare un numero di componenti superiore a 3 o non fosse comunque possibile la sostituzione con i non eletti, sarà convocata al più presto l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Segretario è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni del Presidente e delle delibere degli organi dell’Associazione, redige i verbali delle riunioni degli organi, tiene la corrispondenza e lo schedario dei soci.
Il Tesoriere cura il registro delle entrate e delle uscite, è custode del patrimonio dell’Associazione, esige le entrate ed esegue i pagamenti su ordine scritto del Presidente.
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Il consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

art. 13
Compiti

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale:
  1. provvede allo sviluppo e all’indirizzo generale dell’Associazione nazionale;
  2. stimola e promuove l’istituzione delle Sezioni locali quando queste non si costituiscono spontaneamente;
  3. mantiene e sviluppa i rapporti con i Ministeri, la Regione, le Province, le Istituzioni, le ULSS, gli Enti nazionali e regionali, i Coordinamenti delle Associazioni di pari indirizzo;
  4. predispone i bilanci consuntivi e preventivi per l’approvazione dell’Assemblea dell’Associazione nazionale;
  5. mantiene tutti i collegamenti con le Sezioni locali per informazioni, consulenza, indirizzi e scambi di esperienze;
  6. su richiesta delle Sezioni interviene per problematiche straordinarie nelle A.ULSS e nei DSM delle regioni in cui ha sede l’AITSaM;
  7. può farsi coadiuvare da Comitati Tecnici nominati dallo stesso per le ricerche scientifiche, e per le attività assistenziali e per le attività rivolte al reperimento dei mezzi economici.
art. 14
Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nazionale e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 10.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

art. 15
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione Nazionale è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea dell’Associazione contemporaneamente all’elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e con la medesima procedura.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel suo seno il Presidente, che ha il compito di convocare le riunioni e curare la redazione e la conservazione dei verbali.
I Revisori dei conti hanno il compito della vigilanza contabile sull’attività dell’Associazione. Essi riferiscono all’Assemblea dei Soci sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale.
Il Collegio può prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

art. 16
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dell’Associazione Nazionale.
Esso ha il compito di dirimere su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli Organi dell’Associazione e della Sezione e/o tra questi e i soci o tra i soci stessi; trasmette alle parti interessate le relative decisioni.
Il Collegio neo eletto, nella sua prima riunione, elegge il proprio Presidente.
Il Presidente del Collegio indice le riunioni e cura la redazione e la conservazione dei verbali.
La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o dipendenti spetta esclusivamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo.
La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soci spetta al Collegio dei probiviri, convocato su richiesta del Consiglio Direttivo, su delibera dell’Assemblea Nazionale.


TITOLO II
SEZIONI

art. 17
Costituzione

Le Sezioni sono costituite da persone fisiche: cittadini, familiari e volontari nell’ambito territoriale di una A.ULSS

Sezione AITSaM Onlus di……………
Associazione Italiana Tutela Salute Mentale
Sede legale ……………………………., via …………………..…… n°…... c.f. ….…………)

art. 18
Ammissione Soci

Sono soci della Sezione tutte le persone fisiche che condividono le finalità statutarie dell’Associazione Italiana Tutela Salute Mentale e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Coloro che desiderano iscriversi all’Associazione debbono inoltrare domanda al Presidente della sezione più vicina alla loro residenza o domicilio.
Il socio è ammesso con delibera del Consiglio Direttivo della Sezione competente per territorio, previa presa di conoscenza delle finalità statutarie e sottoscrizione della quota sociale.

I soci si distinguono in:
  1. ordinari: tutte le persone, cittadini, persone con disturbi psichici, loro familiari che condividono le finalità dell’ Associazione;
  2. volontari: coloro che prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
  3. onorari: coloro che hanno reso particolari servizi all’Associazione.
art. 18 bis
Soci onorari

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno o più soci, in quanto persone degne di riconoscimenti particolari nell’ambito degli scopi dell’Associazione Nazionale.> I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa; non possono assumere cariche direttive nell’associazione e possono partecipare alle assemblee con parere consultivo, ma senza diritto di voto.>
art. 19
Finalità

Le Sezioni non hanno fini di lucro.
Le singole Sezioni realizzano le finalità dello Statuto - di cui all’art.3-, riferite peraltro all’ambito territoriale di propria competenza, secondo le priorità stabilite sulla base dei bisogni rilevati nel proprio territorio ed espressi dai Soci.
Qualora, su temi e iniziative che oltrepassano l’ambito sezionale o la competenza delle autorità locali, si ravvisasse la necessità di incontri ad un livello territoriale più esteso o di competenze sovra territoriali, la Sezione locale ne dà avviso all’Associazione Nazionale, concordando con essa eventuali decisioni.

La Sezione locale –in base alle proprie risorse- sviluppa prioritariamente le seguenti attività:
  1. crea, nell’ambito della zona di influenza, l’approccio e il collegamento con le persone con disturbi psichici e le loro famiglie e favorisce l’associazionismo; promuove la collaborazione tra ammalati, familiari, cittadini e istituzione per il superamento del pregiudizio e dello stigma;
  2. attiva ascolto, sostegno e orientamento per le persone con disagio psicosociale e le loro famiglie; organizza attività utili alla promozione della Persona, della salute e delle risorse personali e familiari anche attraverso la formazione, l’attivazione e la diffusione dei Gruppi di auto- mutuo-aiuto;
  3. attua ogni iniziativa utile rivolta ad alleviare il disagio e l’isolamento dei familiari: tramite interventi specifici: supporto ai familiari e alle persone malate, sostegno domiciliare, ascolto telefonico, tempo libero; nonché attraverso la gestione associativa di propri servizi gratuiti, finanziati con mezzi propri o tramite convenzioni (L. 266/91 art. 7 comma 1,2,3);
  4. sviluppa risorse nel territorio attraverso l’attivazione di reti di volontariato attivo per il sostegno, l’accompagnamento e la formazione dei sofferenti psichici e delle famiglie;
  5. realizza, in forma gratuita: Centri di Accoglienza, di Ascolto, di Promozione della salute, di Integrazione sociale; Sportelli Informativi per la salute mentale e per Amministratori di Sostegno, non soggetti ad autorizzazione e/o accreditamento, al fine di dare concretamente orientamento e sostegno alle famiglie dei sofferenti psichici e sviluppare: attività socio culturali, creative e ricreative, laboratori espressivi per il miglioramento delle abilità relazionali delle persone malate e favorirne l’integrazione nella Comunità di appartenenza;
  6. diffonde con ogni mezzo la conoscenza dei problemi relativi alla tutela della salute mentale dei cittadini e stimola su di essi il pubblico dibattito;
  7. sostiene e sviluppa reti di integrazione sociale tra i Centri Sociali e le altre iniziative pubbliche e private del proprio territorio in particolare con le Coop. di tipo B, in collegamento con i CSV, gli Enti Locali, i Distretti Socio Sanitari, le ULSS;
  8. collabora con gli enti e le istituzioni locali, e in particolare con il Dipartimento di Salute Mentale-DSM.
art. 20
Organi delle Sezioni

Gli organi delle Sezioni sono:
  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

art. 21
Assemblea ordinaria di Sezione

L’Assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento della quota sociale nel giorno dell’Assemblea medesima. L’Assemblea è l’organo sovrano.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, con la presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione dalla maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Non è ammessa più di una delega per ciascun socio. Le deleghe vanno conservate con i rispettivi verbali di Assemblea.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti -ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie (Art. 24). I voti, espressi secondo il principio del voto individuale, sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede, in libera visione a tutti i soci.

art. 22
Compiti

L’Assemblea deve:
  • approvare il conto consuntivo;
  • approvare la quota sociale annuale e la quota da versare all’Associazione Nazionale come deliberate dall’Assemblea Nazionale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività della Sezione;
  • esprimere eventuali questioni da esporre all’Assemblea Nazionale;
  • approvare il regolamento interno predisposto dall’Assemblea Nazionale;
  • determinare, da cinque a nove, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare, i componenti il Consiglio Direttivo e nominare, fra gli stessi, il Presidente;
  • deliberare l’esclusione degli associati dalla Sezione;
  • esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • operare e agire in linea con i principi stabiliti dall’ Assemblea Nazionale.
art. 23
Convocazione

L’Assemblea si riunisce di norma ogni tre mesi e comunque entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. Negli altri casi su convocazione del Presidente, oppure su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci, all’indirizzo e-mail o fax oltre l’avviso affisso nella sede della Sezione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

art. 24
Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria:
  • revoca i componenti il Consiglio Direttivo col voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti;
  • recepisce le modifiche apportate dall’Assemblea Nazionale al presente Statuto, con la maggioranza dei presenti;
  • sentito il parere dell’Associazione Nazionale, delibera lo scioglimento della Sezione nonché la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (v. art. 45).
art. 25
Consiglio Direttivo della Sezione

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Nella prima riunione il direttivo nomina il vice presidente, il tesoriere e il segretario.

art. 26
Composizione e cariche

Il Consiglio Direttivo di Sezione si compone da un numero dispari di membri variabile da cinque a nove.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
I componenti eletti, che venissero comunque a mancare, sono sostituiti dal Consiglio Direttivo fino al numero massimo di tre, seguendo l’ordine dei non eletti. Qualora venisse a mancare un numero di componenti superiore a 3 o non fosse comunque possibile la sostituzione con i non eletti, sarà convocata al più presto l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale la nuova composizione del Consiglio Direttivo della Sezione locale.
Il Presidente della Sezione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Segretario è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni del Presidente e delle delibere degli organi dell’associazione, redige i verbali delle riunioni degli organi, tiene la corrispondenza e lo schedario dei soci.
Il Tesoriere cura il registro delle entrate e delle uscite, è custode del patrimonio dell’associazione, esige le entrate ed esegue i pagamenti in accordo con il Presidente.
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, o per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell’interessato, non meno di otto giorni prima della riunione, ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

art. 27
Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:
  1. presenta ogni anno all’approvazione dell’Assemblea di Sezione la relazione e il rendiconto sull’attività dell’anno decorso, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti, nonché il programma di attività dell’anno successivo e li invia all’Associazione Nazionale;
  2. delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci e volontari;
  3. provvede all’amministrazione ordinaria dei mezzi finanziari e degli strumenti di esercizio, nonché del personale;
  4. esamina i problemi delle persone con disturbi psichici e delle loro famiglie nell’ambito dell’attività della Sezione e vi adegua gli interventi e l’organizzazione, anche tramite la costituzione di apposite commissioni con funzioni consultive; promuove raccolte di fondi nell’ambito del territorio della Sezione;
  5. designa, fra tutti gli associati i delegati all’Assemblea dell’Associazione Nazionale in base a quanto previsto dall’art. 4;
  6. designa i propri rappresentanti nel Dipartimento di Salute Mentale e negli organi locali degli enti pubblici e privati per la tutela e la promozione degli interessi associativi.
art. 28
Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 24.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

art. 29
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto) è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, anche fra i non associati, contemporaneamente all’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e con la medesima procedura.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel suo seno il Presidente.
I Revisori dei conti hanno il compito della vigilanza contabile sull’attività della Sezione. Essi possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo (senza diritto di voto) e alle Assemblee (senza diritto di voto se non associati) e riferiscono all’Assemblea sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo.

art. 29 bis
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri (se previsto) è composto da tre membri eletti dall’Assemblea della Sezione.
Esso ha il compito di comporre e dirimere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli Organi della Sezione e/o tra questi e i soci o tra i soci stessi. Trasmette alle parti interessate le relative decisioni.
Il Collegio neo eletto, nella sua prima riunione, elegge il proprio Presidente.
Il Presidente del Collegio indice le riunioni e cura la redazione e la conservazione dei verbali.

TITOLO III
NORME COMUNI ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE E ALLE SEZIONI
E RAPPORTI FRA I DUE LIVELLI

art. 30
Efficacia ed interpretazione dello Statuto

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività delle stesse.
Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.*

art. 31
Coordinamenti

Le Sezioni presenti in una Regione in numero superiore a tre si riuniscono in un coordinamento operativo, funzionale al raggiungimento delle finalità statutarie e sono rappresentate a livello regionale dal Presidente dell’Associazione Nazionale o da un Presidente di Sezione incaricato.

art. 32
Sede

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo comune, purché deliberato dall’Assemblea degli associati non costituisce modifica statutaria, rispettando l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. (all. C Dgr n. 3117/2008 art.1).

art. 33
Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di:
  • partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  • eleggere gli organi sociali e candidarsi negli stessi;
  • essere informati sulle attività svolte e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, ai sensi di legge, per l’attività prestata su mandato del Direttivo;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
Gli stessi hanno il dovere di:
  • rispettare il presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
  • le Sezioni versano la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dall’Assemblea Nazionale.
art. 34
Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde:
  1. per decesso;
  2. per recesso;
  3. decadenza per mancato versamento della quota associativa entro il 30 marzo di ogni anno;
  4. per esclusione.
Recesso. Il recesso da parte dei soci o della Sezione deve essere comunicato in forma scritta all’associazione. Il Consiglio Direttivo di Sezione ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l’annotazione sul libro dei soci con effetto a partire da tale momento.

Decadenza. Il mancato pagamento della quota associativa entro il 30 marzo di ogni anno comporta la decadenza del socio o della Sezione, senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Esclusione. L’esclusione nei confronti del socio è proposta all’Assemblea dal Consiglio Direttivo, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti (art.16, 22 e 29Bis), qualora:
  1. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata. Le motivazioni del provvedimento, devono essere comunicate all’interessato a mezzo lettera raccomandata.
Il direttivo convoca l’associato interessato e si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti con la presenza del Collegio dei Probi Viri (se previsto).
Fino alla data della delibera di esclusione dell’Assemblea l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

L’associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

art. 35
Durata e gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto sono gratuite e durano per un massimo di tre mandati di 3 anni ciascuno.

art. 36
Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni sono costituite da:
  • contributi dei soci, degli aderenti e/o di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
  • ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.
art. 37
I beni

I beni dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati ed intestati alle stesse.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede sono elencati nell’inventario, a cura del tesoriere, depositato presso la sede e può essere consultato dai soci.

art. 38
Bilancio

I documenti di bilancio dell’Associazione e delle Sezioni sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
I bilanci sono predisposti dal Tesoriere su mandato del Consiglio Direttivo, revisionati e valutati dai Revisori dei conti e approvati dall’Assemblea ordinaria dell’Associazione e delle Sezioni, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

art. 39
Responsabilità

Le Sezioni non impegnano la responsabilità dell’Associazione per le obbligazioni da esse assunte e parimenti non rispondono delle obbligazioni assunte dall’Associazione Nazionale.

art. 40
Divieto di distribuzione degli utili

L’Associazione e le Sezioni hanno il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

art. 41
Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.
L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie e con i principi della L. 266 del 11/08/91.

art. 42
Convenzioni

Le convenzioni tra l’Associazione o le Sezioni ed altri enti e soggetti sono deliberate dal relativo Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, sono stipulate dal relativo Presidente, quale legale rappresentante e dallo stesso custodite presso la sede.

art. 43
Dipendenti e collaboratori

L’Associazione e le Sezioni possono assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalle L. 266/91 e L.R. 40/1993.
I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

art. 44
Assicurazione dei volontari

I volontari dell’Associazione e delle Sezioni sono assicurati per malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

art. 45
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento o cessazione della Sezione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti all’Associazione Nazionale; in caso di scioglimento di quest’ultima i beni saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto.

art. 46
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.


Art. 12 v. C.C. Interpretazione della legge
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.


Art. 21 v. Codice Civile Deliberazioni dell'Assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno ¾ tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ tre quarti degli associati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti e il collegio dei Probiviri non sono obbligatori secondo il codice Civile salvo che per Enti con bilanci molto elevati.