STATUTO

STATUTO

Associazione Italiana Tutela Salute Mentale - AITSaM ODV

ART. 1
(Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente
del Terzo Settore denominato: “Associazione Italiana Tutela Salute Mentale - A.I.T.Sa.M. ODV”,
di seguito anche “Associazione Nazionale”.
Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’Associazione Nazionale ha sede legale in Oderzo (TV) - via Comunale di Fratta, 22.
C.F.90041150278.
L’Associazione Nazionale si articola in Sezioni locali, aventi la stessa denominazione, che hanno
autonomia organizzativa, patrimoniale e programmatoria, gestionale, di bilancio, nei limiti del
presente Statuto.
La Sezione denominata “AITSaM di ........................................................ - ODV” è
costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e seguenti modifiche o integrazioni, del Codice civile e
della normativa in materia quale Ente del Terzo Settore.
Ha sede legale in ...................................... ,via ......................................................
n............... C.F.......................................................
Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
Il trasferimento della sede legale dell’Associazione Nazionale o della Sezione non comporta
modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L’Associazione Nazionale e le Sezioni sono disciplinate dal presente statuto, ed agiscono nei limiti
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale
e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea dell’Associazione Nazionale o della Sezione può deliberare l’eventuale Regolamento di
esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza le Sezioni associate e gli associati alle stesse; esso costituisce
la regola fondamentale di comportamento dell’attività.
ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle
preleggi al codice civile.

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ART. 5
(Finalità e Attività)

Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e sono:
• art. 5, comma 1, let. A, d. lgs. 117/2017: interventi e servizi sociali;
• art. 5, comma 1, let. H, d. lgs. 117/2017: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
• art. 5, comma 1, let. I, d. lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, di
particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo;
• art. 5, comma 1, let. U, d. lgs. 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o
erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse
generale a norma del presente articolo;
• art. 5, comma 1, let. W, d. lgs. 117/2017: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali,
nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, d. lgs.
117/2017.
L’Associazione Nazionale esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale quali:
• Informazione alle Sezioni e alle persone con disagio e/o disturbo psichiatrico e alle loro famiglie;
• Formazione degli associati e della cittadinanza;
• Continuità di rapporti con i competenti organi nazionali e regionali per l’attuazione delle finalità
indicate dal presente Statuto;
• Impulso e partecipazione alla stesura di leggi e provvedimenti finalizzati alla tutela della salute
mentale sia nell’età adulta sia nell’età evolutiva attraverso molteplici interventi regionali e
nazionali;
• Verifica sull’attuazione delle normative vigenti e sulla realizzazione del diritto/dovere delle
persone con disturbi psichici a cure di provata efficacia;
• Promozione, partecipazione e interventi, per quanto di competenza, alla ricerca intorno ai
disturbi mentali (cause, prevenzione, cura e riabilitazione, raccolta dati statistici ed
epidemiologici, ecc);
L’Associazione Nazionale opera nel territorio italiano, con particolare attenzione agli ambiti locali
che sono i punti di riferimento fondamentali dell’Associazione e delle Sezioni.
Le Sezioni
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni delle Sezioni si concretizzano in:
• Accoglienza, informazione, formazione, orientamento, sostegno, accompagnamento alle persone
con disagio e/o disturbo psichiatrico e alle loro famiglie;
• Attivazione e gestione di: Sportelli Informativi per la salute mentale e per Amministratori di
Sostegno; Centri di Accoglienza, di Ascolto, di Aggregazione, di Integrazione sociale;
• Organizzazione e gestione di attività socio culturali, creative e ricreative, laboratori espressivi e
propedeutici al lavoro;
• Formazione dei facilitatori e attivazione dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, diffusione della
cultura AMA. Formazione di volontari e facilitatori nell’ambito della salute mentale e sostegno
della motivazione;
• Partecipazione all’ampliamento delle reti di integrazione sociale tra i Centri AITSaM e altre
iniziative pubbliche e private del territorio, in particolare con i CSM, le Coop. di tipo B, in
collegamento con i CSV, gli Enti Locali, i Distretti Socio Sanitari, le A.ULSS;
• Promozione e realizzazione di opportunità residenziali autonome, sostenute, non istituzionali.

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Per l’attività di interesse generale prestata, l’Associazione Nazionale e le Sezioni possono ricevere
soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’Associazione Nazionale e le Sezioni possono esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo
settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste
ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è
operata da parte del consiglio direttivo.
L’Associazione Nazionale e le Sezioni possono inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel
rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in
conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 6
(Ammissione)
Sono soci dell’Associazione Nazionale le Sezioni.
La denominazione AITSaM e il logo che la contraddistingue vengono conferiti dall’Assemblea
Nazionale ad organizzazioni di volontariato che chiedano l’iscrizione quale Sezione all’AITSaM
Nazionale, assumendone in piena osservanza Statuto e Regolamento, impegnandosi a realizzarne
finalità e scopi, in conformità ai bisogni specifici dell’ambito territoriale in cui operano.
La denominazione e il logo AITSaM, accordato alle Sezioni, può essere revocato dall’Assemblea
Nazionale in caso di inosservanza dello Statuto e/o del Regolamento o mancato versamento della
quota associativa determinata dall’Assemblea Nazionale.
Il numero delle Sezioni associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero
minimo richiesto dalla Legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al
di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio
del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione dell'organizzazione interessata è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda della
stessa, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse
generale. La deliberazione è comunicata all' organizzazione interessata ed annotata nel libro degli
associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica entro 60 giorni la decisione
motivata al richiedente che può, entro 60 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si
pronunci il Collegio dei Probiviri nazionale.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
Sono soci delle Sezioni tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di
solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Il numero degli associati della Sezione è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al
numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse
scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione
all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione alla Sezione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato,
secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse
generale. E’ ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.
La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
Il consiglio direttivo deve motivare entro 30 giorni la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla all’interessato.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza
si pronunci l’Assemblea.
L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

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ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Gli associati all’Associazione Nazionale e alle Sezioni hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
• votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il
pagamento della quota associativa,
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
• prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal
successivo art. 31;
• denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e successive
modifiche e/o integrazioni.
Gli associati all’Associazione Nazionale e alle Sezioni hanno il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
Le Sezioni versano all’Associazione Nazionale la quota associativa secondo l’importo annualmente
stabilito dall’Assemblea Nazionale.
Le persone fisiche versano alla Sezione di appartenenza la quota associativa secondo l’importo
annualmente stabilito dall’Assemblea.
La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività
non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte (se persona fisica), scioglimento (se Sezione), recesso o
esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
dell’Associazione Nazionale o delle Sezioni.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso
dall’organizzazione qualora:
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle
deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

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- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi, anche morali, dell’Associazione;
- non versi la quota associativa entro il 30 marzo di ogni anno.
L’esclusione è deliberata dal Direttivo dell’Associazione Nazionale o delle Sezioni, dopo aver
ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
Contro tale decisione l’interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri
dell’Associazione.
L’associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative
versate.

ART. 10

(Gli organi sociali del Nazionale e delle Sezioni)

Sono organi dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni:
• Assemblea degli associati
• Consiglio direttivo
• Presidente
• Organo di revisione
• Organo di controllo
Sono organi dell’Associazione Nazionale e altresì delle Sezioni:
• il collegio contabile
• il collegio dei probiviri
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Salvo i componenti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, 2° comma, del codice
civile, tutte le cariche sono scelte tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri
associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.
ART. 11
(L’assemblea )

L’assemblea dell’Associazione Nazionale è composta da tutti i Presidenti e i Vice Presidenti delle
Sezioni e un delegato. E’ l’organo sovrano.
L’assemblea delle Sezioni è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da
altri associati, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e
conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.
Possono partecipare alle assemblee dell’Associazione Nazionale, senza diritto di voto, i soci delle
Sezioni che ne fanno richiesta.

ART.12

(Compiti dell’Assemblea Nazionale)

L’Assemblea Nazionale:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;

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• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• nomina fra i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e
il Tesoriere; quest’ultimo può essere lo stesso Segretario;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e
l’organo di controllo;
• delibera, con maggioranza qualificata, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai
sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• approva eventuali altri regolamenti interni;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
• determina la quota che le Sezioni devono corrispondere all’Associazione Nazionale;
• determina, da cinque a undici, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.
L’Assemblea di Sezione:
• approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
• approva la quota sociale annuale a carico dei propri associati;
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• esprime eventuali questioni da esporre all’Assemblea Nazionale;
• recepisce il regolamento interno all’Assemblea Nazionale;
• determina, da cinque a nove il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
• elegge e revoca, i componenti il Consiglio Direttivo e nomina, fra gli stessi, il Presidente e il
Vicepresidente;
• nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
• delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal
Consiglio Direttivo;
• opera e agisce in linea con i principi stabiliti dall’Assemblea Nazionale

ART. 13
(Convocazione)

L’assemblea dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni è convocata dal Presidente almeno una
volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio.
E’ convocata anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli
associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita
almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli
associati e/o all’indirizzo e-mail, o fax, o telefonicamente e mediante avviso affisso nella sede
dell’associazione.

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ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni è regolarmente costituita in
prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati (maggioranza assoluta),
presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, fissata almeno 24 ore dopo la prima,
qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i
consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni modifica lo statuto
dell’organizzazione con la presenza dei 2/3 degli associati (maggioranza relativa) e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Delibera la trasformazione, la fusione o la scissione, nonché lo scioglimento, la liquidazione e la
devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3⁄4 (maggioranza qualificata) degli
associati.

ART. 16
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni è l’organo di governo e di
amministrazione dell’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti eletti dall’assemblea tra gli
associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell’organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica
l'articolo 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui
competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
− amministra l’organizzazione,
− attua le deliberazioni dell’assemblea,
− predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione
dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
− predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione
economica dell’esercizio,
− stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
− cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
− è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts
− disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati, sentita l’assemblea (art.9)
− accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere

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non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o
se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale inoltre:
a) provvede allo sviluppo e all’indirizzo generale dell’Associazione Nazionale;
b) stimola e promuove l’istituzione delle Sezioni locali e ne tiene i collegamenti;
c) detiene e sviluppa i rapporti con i Ministeri, la Regione, le Province, le Istituzioni, le ULSS, gli
Enti nazionali e regionali, i Coordinamenti con le Associazioni di pari indirizzo;
d) su richiesta delle Sezioni interviene per problematiche straordinarie nelle ULSS e nei DSM delle
regioni in cui ha sede l’AITSaM.

ART. 17
(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione Nazionale o la Sezione e compie tutti gli atti che
la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca
l’assemblea per la elezione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito
all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 18

(Segretario e Tesoriere dell’Associazione Nazionale)

Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il
Consiglio Direttivo nella tenuta dei libri sociali. Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile,
cura i rapporti con gli istituti di credito.

ART. 19
(Organo di controllo)

L’organo di controllo dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni, anche monocratico, è nominato
nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17.
L’organo di controllo:
• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale;
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di
controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.

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ART. 20
(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni è composto da tre membri
eletti dall’assemblea.
Esso ha il compito di dirimere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra:
• l’Associazione nazionale e la Sezione;
• gli Organi dell’Associazione Nazionale;
• gli Organi della Sezione
• gli organi e gli associati
• gli associati stessi.
Trasmette alle parti interessate le relative decisioni.
Il Collegio neo eletto, nella sua prima riunione, elegge il proprio Presidente.

ART. 21

(Organo di Revisione legale dei conti)

L’Organo di Revisione legale dei conti dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni è nominato nei
casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto
al relativo registro.
Se nominato, quello dell’associazione nazionale sostituisce il collegio contabile.

Art. 22
(Collegio Contabile)

Il Collegio Contabile dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni è composto da tre membri effettivi
eletti dall’Assemblea contemporaneamente all’elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e
con la medesima procedura.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente, che ha il compito di
convocare le riunioni e curare la redazione e la conservazione dei verbali.
I Revisori dei conti hanno il compito della vigilanza contabile sull’attività dell’Associazione. Essi
riferiscono all’Assemblea dei Soci sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione Nazionale.
Il Collegio può prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 23
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni sono costituite da:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

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ART. 24
(I beni)

I beni dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni sono beni immobili, beni registrati mobili e beni
mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad
essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede
dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione
e può essere consultato dagli associati.

ART. 25

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’Associazione Nazionale e le Sezioni hanno il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma
2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 26
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni è annuale e decorre dal primo
gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative
norme di attuazione e conservazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento
economico e finanziario dell’organizzazione.
Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4
mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico
nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 27
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’Associazione Nazionale (e le
Sezioni) redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 28
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’Associazione Nazionale o le Sezioni e le Amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina
anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale
rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede
dell’organizzazione.

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ART. 29
(Personale retribuito)

L’Associazione Nazionale e le Sezioni possono avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti
dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la
responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
In particolare, l’Assicurazione dei volontari eletti alle cariche sociali nazionali è fornita dalle
rispettive Sezioni.
Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in
nome e per conto dell’organizzazione.

ART. 31

(Responsabilità della organizzazione)

L’Associazione Nazionale e le Sezioni rispondono, con le proprie rispettive risorse economiche, dei
danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Le Sezioni non impegnano
la responsabilità dell’Associazione Nazionale per le obbligazioni da esse assunte e parimenti non
rispondono delle obbligazioni assunte dall’Associazione Nazionale.

ART. 32

(Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale
ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 33

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo delle Sezioni è devoluto, salva diversa
destinazione imposta dalla legge, all’Associazione Nazionale o, in caso di estinzione della
medesima, ad altri enti del Terzo settore aventi scopi analoghi secondo quanto previsto all’art. 9 del
D. Lgs. 117/2017.
Il patrimonio residuo dell’Associazione nazionale è devoluto alle Sezioni, salva diversa destinazione
imposta dalla legge, o ad altri enti del Terzo settore aventi scopi analoghi secondo quanto previsto
all’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

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ART. 34
(Libri sociali)

L’Associazione Nazionale e le Sezioni hanno l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e
degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i
libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 30gg dalla data della richiesta
formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 35
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di
volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 36
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano
essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts
medesimo.
A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione
autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di
onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X
del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS (Ente Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e
sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il
pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.