ASSOCIAZIONE ITALIANA TUTELA SALUTE MENTALE

© AITSAM 2025

STATUTO

STATUTO

Associazione Italiana Tutela Salute Mentale - AITSaM ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente

del Terzo Settore denominato: “Associazione Italiana Tutela Salute Mentale - A.I.T.Sa.M. ODV”,

di seguito anche “Associazione Nazionale”.

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’Associazione Nazionale ha sede legale in Oderzo (TV) - via Comunale di Fratta, 22.

C.F.90041150278.

L’Associazione Nazionale si articola in Sezioni locali, aventi la stessa denominazione, che hanno

autonomia organizzativa, patrimoniale e programmatoria, gestionale, di bilancio, nei limiti del

presente Statuto.

La Sezione denominata “AITSaM di ........................................................ - ODV” è

costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e seguenti modifiche o integrazioni, del Codice civile e

della normativa in materia quale Ente del Terzo Settore.

Ha sede legale in ...................................... ,via ......................................................

n............... C.F.......................................................

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Il trasferimento della sede legale dell’Associazione Nazionale o della Sezione non comporta

modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L’Associazione Nazionale e le Sezioni sono disciplinate dal presente statuto, ed agiscono nei limiti

del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale

e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea dell’Associazione Nazionale o della Sezione può deliberare l’eventuale Regolamento di

esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza le Sezioni associate e gli associati alle stesse; esso costituisce

la regola fondamentale di comportamento dell’attività.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle

preleggi al codice civile.

2

ART. 5

(Finalità e Attività)

Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente

dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e sono:

• art. 5, comma 1, let. A, d. lgs. 117/2017: interventi e servizi sociali;

• art. 5, comma 1, let. H, d. lgs. 117/2017: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

• art. 5, comma 1, let. I, d. lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, di

particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo;

• art. 5, comma 1, let. U, d. lgs. 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di

alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o

erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse

generale a norma del presente articolo;

• art. 5, comma 1, let. W, d. lgs. 117/2017: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali,

nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, d. lgs.

117/2017.

L’Associazione Nazionale esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse

generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale quali:

• Informazione alle Sezioni e alle persone con disagio e/o disturbo psichiatrico e alle loro famiglie;

• Formazione degli associati e della cittadinanza;

• Continuità di rapporti con i competenti organi nazionali e regionali per l’attuazione delle finalità

indicate dal presente Statuto;

• Impulso e partecipazione alla stesura di leggi e provvedimenti finalizzati alla tutela della salute

mentale sia nell’età adulta sia nell’età evolutiva attraverso molteplici interventi regionali e

nazionali;

• Verifica sull’attuazione delle normative vigenti e sulla realizzazione del diritto/dovere delle

persone con disturbi psichici a cure di provata efficacia;

• Promozione, partecipazione e interventi, per quanto di competenza, alla ricerca intorno ai

disturbi mentali (cause, prevenzione, cura e riabilitazione, raccolta dati statistici ed

epidemiologici, ecc);

L’Associazione Nazionale opera nel territorio italiano, con particolare attenzione agli ambiti locali

che sono i punti di riferimento fondamentali dell’Associazione e delle Sezioni.

Le Sezioni

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni delle Sezioni si concretizzano in:

• Accoglienza, informazione, formazione, orientamento, sostegno, accompagnamento alle persone

con disagio e/o disturbo psichiatrico e alle loro famiglie;

• Attivazione e gestione di: Sportelli Informativi per la salute mentale e per Amministratori di

Sostegno; Centri di Accoglienza, di Ascolto, di Aggregazione, di Integrazione sociale;

• Organizzazione e gestione di attività socio culturali, creative e ricreative, laboratori espressivi e

propedeutici al lavoro;

• Formazione dei facilitatori e attivazione dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, diffusione della

cultura AMA. Formazione di volontari e facilitatori nell’ambito della salute mentale e sostegno

della motivazione;

• Partecipazione all’ampliamento delle reti di integrazione sociale tra i Centri AITSaM e altre

iniziative pubbliche e private del territorio, in particolare con i CSM, le Coop. di tipo B, in

collegamento con i CSV, gli Enti Locali, i Distretti Socio Sanitari, le A.ULSS;

• Promozione e realizzazione di opportunità residenziali autonome, sostenute, non istituzionali.

3

Per l’attività di interesse generale prestata, l’Associazione Nazionale e le Sezioni possono ricevere

soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’Associazione Nazionale e le Sezioni possono esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo

settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste

ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è

operata da parte del consiglio direttivo.

L’Associazione Nazionale e le Sezioni possono inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in

conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell’Associazione Nazionale le Sezioni.

La denominazione AITSaM e il logo che la contraddistingue vengono conferiti dall’Assemblea

Nazionale ad organizzazioni di volontariato che chiedano l’iscrizione quale Sezione all’AITSaM

Nazionale, assumendone in piena osservanza Statuto e Regolamento, impegnandosi a realizzarne

finalità e scopi, in conformità ai bisogni specifici dell’ambito territoriale in cui operano.

La denominazione e il logo AITSaM, accordato alle Sezioni, può essere revocato dall’Assemblea

Nazionale in caso di inosservanza dello Statuto e/o del Regolamento o mancato versamento della

quota associativa determinata dall’Assemblea Nazionale.

Il numero delle Sezioni associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero

minimo richiesto dalla Legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al

di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio

del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione dell'organizzazione interessata è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda della

stessa, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse

generale. La deliberazione è comunicata all' organizzazione interessata ed annotata nel libro degli

associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica entro 60 giorni la decisione

motivata al richiedente che può, entro 60 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si

pronunci il Collegio dei Probiviri nazionale.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Sono soci delle Sezioni tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di

solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati della Sezione è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al

numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse

scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione

all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione alla Sezione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato,

secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse

generale. E’ ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve motivare entro 30 giorni la deliberazione di rigetto della domanda di

ammissione e comunicarla all’interessato.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza

si pronunci l’Assemblea.

L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

4

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati all’Associazione Nazionale e alle Sezioni hanno il diritto di:

• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

• essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;

• votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il

pagamento della quota associativa,

• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,

• prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal

successivo art. 31;

• denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e successive

modifiche e/o integrazioni.

Gli associati all’Associazione Nazionale e alle Sezioni hanno il dovere di:

• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

• versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

Le Sezioni versano all’Associazione Nazionale la quota associativa secondo l’importo annualmente

stabilito dall’Assemblea Nazionale.

Le persone fisiche versano alla Sezione di appartenenza la quota associativa secondo l’importo

annualmente stabilito dall’Assemblea.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività

non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte (se persona fisica), scioglimento (se Sezione), recesso o

esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

dell’Associazione Nazionale o delle Sezioni.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso

dall’organizzazione qualora:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle

deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

5

- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi, anche morali, dell’Associazione;

- non versi la quota associativa entro il 30 marzo di ogni anno.

L’esclusione è deliberata dal Direttivo dell’Associazione Nazionale o delle Sezioni, dopo aver

ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

Contro tale decisione l’interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri

dell’Associazione.

L’associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative

versate.

ART. 10

(Gli organi sociali del Nazionale e delle Sezioni)

Sono organi dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni:

• Assemblea degli associati

• Consiglio direttivo

• Presidente

• Organo di revisione

• Organo di controllo

Sono organi dell’Associazione Nazionale e altresì delle Sezioni:

• il collegio contabile

• il collegio dei probiviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Salvo i componenti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, 2° comma, del codice

civile, tutte le cariche sono scelte tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri

associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

ART. 11

(L’assemblea )

L’assemblea dell’Associazione Nazionale è composta da tutti i Presidenti e i Vice Presidenti delle

Sezioni e un delegato. E’ l’organo sovrano.

L’assemblea delle Sezioni è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da

altri associati, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e

conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Possono partecipare alle assemblee dell’Associazione Nazionale, senza diritto di voto, i soci delle

Sezioni che ne fanno richiesta.

ART.12

(Compiti dell’Assemblea Nazionale)

L’Assemblea Nazionale:

• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

• approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;

6

• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

• nomina fra i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e

il Tesoriere; quest’ultimo può essere lo stesso Segretario;

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e

l’organo di controllo;

• delibera, con maggioranza qualificata, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai

sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro

confronti;

• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• approva eventuali altri regolamenti interni;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

• determina la quota che le Sezioni devono corrispondere all’Associazione Nazionale;

• determina, da cinque a undici, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

competenza.

L’Assemblea di Sezione:

• approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;

• approva la quota sociale annuale a carico dei propri associati;

• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

• esprime eventuali questioni da esporre all’Assemblea Nazionale;

• recepisce il regolamento interno all’Assemblea Nazionale;

• determina, da cinque a nove il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;

• elegge e revoca, i componenti il Consiglio Direttivo e nomina, fra gli stessi, il Presidente e il

Vicepresidente;

• nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali;

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

• delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal

Consiglio Direttivo;

• opera e agisce in linea con i principi stabiliti dall’Assemblea Nazionale

ART. 13

(Convocazione)

L’assemblea dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni è convocata dal Presidente almeno una

volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio.

E’ convocata anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli

associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita

almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli

associati e/o all’indirizzo e-mail, o fax, o telefonicamente e mediante avviso affisso nella sede

dell’associazione.

7

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni è regolarmente costituita in

prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati (maggioranza assoluta),

presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, fissata almeno 24 ore dopo la prima,

qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i

consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni modifica lo statuto

dell’organizzazione con la presenza dei 2/3 degli associati (maggioranza relativa) e il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera la trasformazione, la fusione o la scissione, nonché lo scioglimento, la liquidazione e la

devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3⁄4 (maggioranza qualificata) degli

associati.

ART. 16

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni è l’organo di governo e di

amministrazione dell’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali

dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti eletti dall’assemblea tra gli

associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le

deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell’organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica

l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui

competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

− amministra l’organizzazione,

− attua le deliberazioni dell’assemblea,

− predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione

dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

− predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione

economica dell’esercizio,

− stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

− cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

− è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts

− disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati, sentita l’assemblea (art.9)

− accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere

8

non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o

se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale inoltre:

a) provvede allo sviluppo e all’indirizzo generale dell’Associazione Nazionale;

b) stimola e promuove l’istituzione delle Sezioni locali e ne tiene i collegamenti;

c) detiene e sviluppa i rapporti con i Ministeri, la Regione, le Province, le Istituzioni, le ULSS, gli

Enti nazionali e regionali, i Coordinamenti con le Associazioni di pari indirizzo;

d) su richiesta delle Sezioni interviene per problematiche straordinarie nelle ULSS e nei DSM delle

regioni in cui ha sede l’AITSaM.

ART. 17

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione Nazionale o la Sezione e compie tutti gli atti che

la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per

dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca

l’assemblea per la elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito

all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia

impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Segretario e Tesoriere dell’Associazione Nazionale)

Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il

Consiglio Direttivo nella tenuta dei libri sociali. Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile,

cura i rapporti con gli istituti di credito.

ART. 19

(Organo di controllo)

L’organo di controllo dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni, anche monocratico, è nominato

nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L’organo di controllo:

• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento;

• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale;

• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di

controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

9

ART. 20

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni è composto da tre membri

eletti dall’assemblea.

Esso ha il compito di dirimere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra:

• l’Associazione nazionale e la Sezione;

• gli Organi dell’Associazione Nazionale;

• gli Organi della Sezione

• gli organi e gli associati

• gli associati stessi.

Trasmette alle parti interessate le relative decisioni.

Il Collegio neo eletto, nella sua prima riunione, elegge il proprio Presidente.

ART. 21

(Organo di Revisione legale dei conti)

L’Organo di Revisione legale dei conti dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni è nominato nei

casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto

al relativo registro.

Se nominato, quello dell’associazione nazionale sostituisce il collegio contabile.

Art. 22

(Collegio Contabile)

Il Collegio Contabile dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni è composto da tre membri effettivi

eletti dall’Assemblea contemporaneamente all’elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e

con la medesima procedura.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente, che ha il compito di

convocare le riunioni e curare la redazione e la conservazione dei verbali.

I Revisori dei conti hanno il compito della vigilanza contabile sull’attività dell’Associazione. Essi

riferiscono all’Assemblea dei Soci sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo

dell’Associazione Nazionale.

Il Collegio può prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 23

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni sono costituite da:

• quote associative;

• contributi pubblici e privati;

• donazioni e lasciti testamentari;

• rendite patrimoniali;

• attività di raccolta fondi;

• rimborsi da convenzioni;

• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

10

ART. 24

(I beni)

I beni dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni sono beni immobili, beni registrati mobili e beni

mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad

essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede

dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione

e può essere consultato dagli associati.

ART. 25

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’Associazione Nazionale e le Sezioni hanno il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma

2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,

rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini

dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni è annuale e decorre dal primo

gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative

norme di attuazione e conservazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento

economico e finanziario dell’organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4

mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico

nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 27

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’Associazione Nazionale (e le

Sezioni) redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 28

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’Associazione Nazionale o le Sezioni e le Amministrazioni pubbliche di cui

all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina

anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale

rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede

dell’organizzazione.

11

ART. 29

(Personale retribuito)

L’Associazione Nazionale e le Sezioni possono avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti

dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la

responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

In particolare, l’Assicurazione dei volontari eletti alle cariche sociali nazionali è fornita dalle

rispettive Sezioni.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in

nome e per conto dell’organizzazione.

ART. 31

(Responsabilità della organizzazione)

L’Associazione Nazionale e le Sezioni rispondono, con le proprie rispettive risorse economiche, dei

danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Le Sezioni non impegnano

la responsabilità dell’Associazione Nazionale per le obbligazioni da esse assunte e parimenti non

rispondono delle obbligazioni assunte dall’Associazione Nazionale.

ART. 32

(Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale

ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 33

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo delle Sezioni è devoluto, salva diversa

destinazione imposta dalla legge, all’Associazione Nazionale o, in caso di estinzione della

medesima, ad altri enti del Terzo settore aventi scopi analoghi secondo quanto previsto all’art. 9 del

D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio residuo dell’Associazione nazionale è devoluto alle Sezioni, salva diversa destinazione

imposta dalla legge, o ad altri enti del Terzo settore aventi scopi analoghi secondo quanto previsto

all’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

12

ART. 34

(Libri sociali)

L’Associazione Nazionale e le Sezioni hanno l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e

degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i

libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 30gg dalla data della richiesta

formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 35

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di

volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 36

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano

essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts

medesimo.

A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione

autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di

onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X

del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS (Ente Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e

pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il

© AITSAM 2025